La pubblicazione del DM 65/2010, obbliga i distributori di prodotti elettrici e elettronici operanti sul territorio nazionale a ritirare, a seguito dell’acquisto di una nuova apparecchiatura, l’usato equivalente (Uno Contro Uno).
Il decreto “uno contro uno” prevede modalità separate per la gestione dei rifiuti provenienti da utenti “domestici” e per quelli provenienti da utenti “professionali”.
Nel primo caso vi è un preciso obbligo di ritirare gratuitamente il rifiuto RAEE consegnato dal cliente al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente (cioè avente le stesse funzioni).
Tale obbligo è sancito dal D.lgs. 151/2005 ed è accompagnato da una sanzione amministrativa in caso di mancato ritiro gratuito (da 150€ a 400€ per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso).
Nel secondo caso vi è una più generale “partecipazione” al sistema di gestione organizzato dal produttore (cioè il soggetto che fabbrica o immette per primo il bene nuovo sul territorio italiano) che prevede una serie di responsabilità condivise.
1- assistenza nella presentazione della domanda per l’iscrizione alla categoria 3 Bis che consente il ritiro in regime uno contro uno;
2- iscrizione punti di raccolta e automezzi;
3- fornitura software per gestione ed emissione DDT conseguenti a ritiri in regime uno contro uno e per la gestione dello schedario;
4- fornitura unità di carico;
5- ritiro dei RAEE presso il punto vendita e trasporto c/o impianti autorizzati;
6- rilascio documenti di legge;
7- corso per la corretta gestione dell’Uno Contro Uno.
Uno contro Uno di Wast-e è il servizio semplice, trasparente e di qualità pensato per voi.
Chi raccoglie e trasporta RAEE senza aver presentato domanda di autorizzazione è punibile con sanzione penale oltre che con ammenda amministrativa.
1. iscriversi all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali;
2. fornire informazioni ai clienti sulla possibilità del ritiro dell’apparecchiatura usata a fronte dell’acquisto di una nuova (il ritiro può avvenire presso il punto vendita oppure direttamente presso il domicilio del cliente al momento della consegna del nuovo);
3. ritirare il rifiuto e compilare la scheda contenente i dati anagrafici del cliente che consegna l’apparecchio e il codice che identifica il rifiuto (clicca qui per la guida ai codici dei rifiuti);
4. raggruppare i rifiuti presso il punto vendita o presso altro luogo dotato di caratteristiche idonee (non accessibile a terzi e pavimentato);
5. trasportare i rifiuti (con cadenza mensile o al raggiungimento del peso di 3.500 Kg). Il trasporto può avvenire nei seguenti casi:
6. compilare la documentazione richiesta per poter svolgere quest’attività (DDT RAEE).
Inoltre i rivenditori sono obbligati a conservare lo schedario integrato (documenti di trasporto RAEE) per i 3 anni successivi alla data dell'ultima registrazione.
L'Albo nazionale gestori ambientali, costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede presso le Camere di commercio rappresenta il registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per:
Il cosiddetto "Decreto Semplificazioni" (Decreto Ministeriale dell'8 marzo 2010 n° 65) entra in vigore il 19 maggio 2010:
ai sensi del comma 1-bis dell'art. 6 del D.lgs. 151/2005 l'obbligo di ritiro uno contro uno decorrerà dopo 30 giorni
dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni e dunque il prossimo 18 giugno 2010.
Non c’è differenza tra “distributore” e “rivenditore”: sono soggetti obbligati tutti quelli che, nell’ambito di un’attività commerciale, vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche ad un utente finale.
Il rivenditore che non ritira (o ritira a titolo oneroso) le apparecchiature obsolete secondo la gestione di
uno contro uno è sanzionabile: da euro 150 a euro 400 per ogni RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
Come previsto dal decreto RAEE all'art. 16 Sanzioni:
Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito,
un'apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400 per ciascuna
apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
Chiunque effettua una attività di raccolta e/o trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione è punito:
- con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi
- con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi
Nota: disposizioni previste dalla normativa generale sui rifiuti (art. 256 del d.lgs 152/2006)
Chiunque effettua una attività di recupero in tutto o in parte dei rifiuti ritirati secondo le modalità previste dall'uno
contro uno (es: separazione di parti o componenti per recupero metalli o altro), in mancanza della prescritta autorizzazione ordinaria è punito:
- con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi
- con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi
Nota: disposizioni previste dalla normativa generale sui rifiuti (art. 256 del d.lgs 152/2006)
1. Iscriversi all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali
2. Fornire informazioni ai clienti sulla possibilità del ritiro dell’apparecchiatura usata a fronte dell’acquisto di una nuova
3. Ritirare il rifiuto e compilare lo schedario contenente i dati anagrafici del cliente che consegna l’apparecchio e
il codice che identifica il rifiuto (clicca qui per la guida ai codici dei rifiuti)
4. Raggruppare i rifiuti presso il punto vendita o presso altro luogo dotato di
caratteristiche idonee (non accessibile a terzi e pavimentato).
5. Trasportare i rifiuti (con cadenza mensile o al raggiungimento del peso di 3.500 Kg), secondo i casi previsti dal decreto
- dal domicilio del cliente al centro di raccolta
- dal domicilio del cliente al luogo di raggruppamento dei rifiuti
- se il raggruppamento è esterno al punto di vendita il tragitto dal punto vendita al luogo di raggruppamento
- dal punto di raggruppamento al centro di raccolta
6. Compilare la documentazione richiesta per poter svolgere quest’attività (DDT).
Si può operare da subito, come previsto dall' art. 11 del DM 65 8 marzo 2010:
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori
ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la presentazione alla sezione
regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di
quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la competente
sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto
della domanda.
Costi amministrativi di autorizzazione del proprio punto vendita (una tantum)
- € 168,00 Tassa Concessione Governativa +
- € 14.62 Imposta di bollo +
- € 50,00 diritto annuale di iscrizione
- € diritti di segreteria (da verificare con la Sede Regionale Albo gestiori)
Costi di gestione operativa (ogni mese)
- dipende se si sceglie di operare in conto proprio oppure
- avvalendosi del servizio dedicato di un soggetto terzo
Per effettuare il trasporto in conto proprio si deve presentare la domanda di autorizzazione all'Albo, nella quale si dichiara che il proprio mezzo è tecnicamente idoneo al trasporto di rifiuti.
Disporre di una perizia tecnica rilasciata da un soggetto qualificato è una pratica fortemente consigliabile a chiunque voglia effettuare il trasporto in semplificata dei RAEE. Infatti poichè l'autorizzazione al trasporto dei RAEE viene rilasciata sulla base di un'auto-dichiarazione di "idoneità tecnica" del mezzo, se ad una verifica da parte dell'autorità di controllo questa non fosse comprovata sotto ogni possibile profilo previsto dalla norma, tale comportamento sarebbe sanzionabile sia penalmente che civilmente.
Si, perchè facendo una vendita diretta ci si comporta di fatto come "distributore".
Fino a che non ci saranno ufficiali delucidazioni crediamo ragionevole ritenere che si assolva all’obbligo previsto dalla normativa pubblicando con modalità chiare e di immediata percezione sul proprio sito internet (Home Page, sezioni dedicate al contratto di vendita, ecc...) una comunicazione che informi sulla possibilità di conferire gratuitamente i propri rifiuti (RAEE) presso la rete dei Centri di Raccolta Comunali sparsi nel proprio territorio, di cui all’elenco disponibile al portale web del Centro di Coordinamento RAEE, oltra alla comunicazione prevista all'art. 1 comma 1 del DM Semplificazione. Verrà inoltre messa a disposizione dei produttori che effettuano vendite on line la rete di luoghi di raggruppamento di ecoR’it presso cui i clienti potranno conferire il proprio rifiuto.
I Centri di Raccolta comunali (CdR) sono disponibili a ricevere i RAEE prodotti da nuclei domestici conferiti dal consumatore o dal rivenditore domestico autorizzato al trasporto semplificato dei RAEE conferiti dall'uno contro uno. Consulta l'elenco del CdR più vicino a te in modo da verificare gli orari di apertura e l'effettiva fruibilità del servizio.
Al massimo 30 giorni e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente (cioè indipendentemente dal raggruppamento o dalla pericolosità del rifiuto) i 3.500 Kg.
Si, la gestione semplificata di uno contro uno non esclude la consueta gestione degli altri rifiuti speciali mediante il Registro di carico e scarico. Si aggiunge quindi una nuova modalità di registrazione per i rifiuti ritirati dagli utenti mediante apposito schedario numerato.
No, la vidimazione non è prevista in alcun caso. Dovrebbe essere sufficiente un modulo in carta semplice conforme al modello degli allegati del Decreto.
I Produttori di AEE sostengono attraverso il Sistema RAEE (multi consortile) i costi della raccolta/trasporto dei RAEE dai luoghi di raggruppamento esterno o dai Centri di Raccolta Comunali presso verso gli impianti di trattamento autorizzati. I Produttori sostengono inoltre i costi di trattamento dei RAEE raccolti.
Proprio perché i Produttori di AEE partecipano ai costi del Sistema RAEE, al distributore rimane solo di finanziare i costi di trasporto dei RAEE dall’unità locale/punto di vendita al luogo di raggruppamento esterno. Da qui in avanti pagano i Produttori di AEE.
No. Il prezzo del servizio proposto da ecoR’it comprende l’assistenza del portale Web dedicato, il trasporto e la gestione dei RAEE dal punto di vendita/unità locale al luogo di raggruppamento esterno. I costi amministrativi e di iscrizione sono a parte.
Sceglie il “Pack 60”.
No, il sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili segue logiche differenti, pur semplificando il momento della raccolta presso il punto di vendita del rivenditore.
Certamente! Divulgare il servizio fornito dal sito www.unocontrouno.it è il modo migliore per aiutarci a fornire un servizio sempre migliore, a costi inferiori. Il servizio costituisce inoltre una valida soluzione per le reti di vendita, che possono contare sulla collaborazione di ecoR’it per adempiere ai gravosi obblighi di legge in modo semplice e dedicato.
Si, i servizi di www.UnoControUno.it si rivolgono direttamente ai piccoli/medi rivenditori. La mediazione dei Produttori di AEE non è necessaria se non in termini di divulgazione dell’iniziativa.
Si, sono previsti dei servizi aggiuntivi ai listini per poter coprire eventuali richieste “extra”.
La fatturazione avverrà direttamente da parte del Fornitore di Servizi mediante gestione del RID bancario, in due tranche anticipate semestrali.
Il regime semplificato di Uno Contro Uno e il SISTRI non hanno implicazioni reciproche. Ossia un soggetto che dovrà gestire dei rifiuti RAEE secondo le recenti semplificazioni dovrà eventualmente sopportare una gestione separata tramite SISTRI per i rifiuti speciali eventualmente prodotti, fermo restando che la gestione dei RAEE (anche pericolosi) in regime uno contro uno rimane esclusa dalla gestione SISTRI.
Solo dai rivenditori, obbligatoriamente per i rivenditori di apparecchiature destinate ad utenti domestici, facoltativamente per i rivenditori di apparecchiature destinate ad utenti professionali.
No, non ci sono profitti. Consorzio ecoR’it ha studiato questo programma in modo da coprire i costi reali senza ulteriori oneri per la rete di vendita e per il consumatore. Per maggiori info su ecoR’it vai alla pagina dedicata.
Il rifiuto gestito secondo le semplificazioni normative di Uno Contro Uno è il RAEE lasciato dall’utente all’atto dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova equivalente. Tutti gli altri rifiuti eventualmente prodotti dall’attività professionale dell’azienda (es: toner, mobili d’arredo, apparecchi elettrici in uso dalla stessa azienda) sono definiti “rifiuti speciali” e gestiti secondo le logiche previste dalla normativa generale sui rifiuti (trasporto e gestione per mezzo di soggetti autorizzati non in semplificata, gestione formulari FIR, Registri ordinari di carico/scarico, MUD).
No perché in questo caso l’apparecchiatura elettrica elettronica in questione non è un rifiuto (RAEE) ma è ancora un bene.
Non necessariamente. Il rivenditore può legittimamente effettuare una valutazione tecnica per stabilire se l’oggetto in questione ha ancora un valore residuo o no. Nel caso riscontri un valore, il rivenditore può naturalmente acquistare il bene.
Per quanto riguarda lo spaccio per i dipendenti di un negozio, riteniamo che la gestione debba seguire logiche “normali”: il dipendente è un cliente che usufruisce della possibilità di restituire un RAEE, mentre il negozio lo gestirà normalmente come farà per ogni altro cliente. Se lo spaccio fosse all’interno di una azienda che non commercializza direttamente i propri prodotti, occorre riferirsi alla definizione di “distributore” del decreto RAEE per verificare se il soggetto sia definibile o meno quale distributore. Se lo fosse, gestione uno contro uno, altrimenti non esisterebbe a suo carico alcun obbligo di ritiro.
Il Produttore finanzia il sistema di raccolta e di trattamento dei RAEE presso gli impianti autorizzati. Nei casi di vendita diretta, il Produttore professionale è chiamato a provvedere agli obblighi di ritiro di un eventuale RAEE equivalente ossia avente stesse funzioni e fino al doppio del peso (poiché in questo caso, oltre che quello di produttore a fini RAEE, assolve anche il ruolo di “distributore”); in tutti gli altri casi è il distributore (propriamente definito) che diventa facilitatore della raccolta accettando il ritiro temporaneo dei RAEE consegnati con l’uno contro uno.
Il Produttore di AEE professionali deve fornire un formale incarico al proprio rivenditore affinché questo possa ritirare le apparecchiature nell’ambito di uno contro uno.
O autonomamente a ciascuno dei tuoi rivenditori o avvalendoti del servizio reso da ecoR’it che per procura estende, su esplicito accordo con il Socio, il suo mandato alla rete distributiva che dovesse farne richiesta.
No, ma può richiedere al produttore la gestione “ordinaria” ex d.lgs 151/2005.
Il produttore partecipa ai costi del Sistema RAEE, finanziando il trasporto dei RAEE dal CdR fino all’impianto di trattamento e il successivo trattamento. Il rivenditore, quale elemento facilitatore della raccolta, dovrà farsi carico dei costi logistici del primo tratto: cioè il trasporto dei RAEE dal proprio negozio (luogo di scambio uno contro uno) fino al luogo di raggruppamento esterno. Tutti i costi a “valle”, dall’organizzazione e gestione del centro di raggruppamento in avanti, sono a carico del produttore. All’utilizzatore professionale spetta invece il “primo miglio”, dalla propria unità locale al punto vendita del distributore.
I costi del trattamento sono sempre sostenuti dai Produttori di AEE soci di ecoR’it. La gestione uno contro uno permette di bypassare la necessaria preventiva autorizzazione alla gestione rilasciata dai produttori aderenti ad ecoR’it: nei limiti di peso contrattuali, verranno ritirati tutti i RAEE dal punto vendita (se non soci ecoR’it dovrà essere richiesto incarico formale).
Non al momento, cioè in attesa di una circolare interpretativa degli organismi preposti.
Al momento non si può gestire, perché il DDT RAEE (semplificato) non è equipollente alla 4^ copia del F.I.R. ai fini della rottamazione fiscale (vedi FAQ precedente).
Sarà inevitabile effettuare dal luogo di raggruppamento/unità locale dove si trovano i RAEE un trasporto in regime ordinario. Il servizio proposto da ecoR'it è in grado di soddisfare anche a questa eventualità.
Sarà gestito necessariamente con logiche “B2B” classiche, cioè con servizi dedicati puntuali, a chiamata: il Produttore dovrà aprire una richiesta di ritiro contattando gli uffici del Consorzio ecoR’it, autorizzando il distributore alla gestione dei RAEE.
Le quantità raccolte verranno monitorate e tracciate con sistemi IT dedicati: a consuntivo sarà possibile sapere quante e quali apparecchiature obsolete sono state trattate e attribuire, ai fini delle comunicazioni del d.lgs. 151/2005, ai singoli produttori la propria quota, proporzionalmente alla quota di immesso nella specifica categoria.
Dal 22 Luglio 2016 è entrato in vigore l’obbligo di ritiro gratuito “Uno contro Zero” dei RAEE di piccolissime dimensioni.
Le modalità con cui avviene il ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono definite dal Dlgs 49/2014 e rese operative dal DM Ambiente del 31 Maggio.
L’obbligo del ritiro gratuito degli apparecchi di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm), riguardano esclusivamente, i distributori con superficie di vendita dedicata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiori a 400 mq.